Effettuiamo ispezioni ed expediting di commesse e forniture internazionali per settore energia, Oil & Gas e Offshore. In rappresentanza in Italia di aziende Internazionali effettuiamo controllo qualità e assicurazione qualità sui componenti e forniture per le loro commesse da spedire in tutto il mondo. In particolare ispezioniamo valvole, fittings and pipes, macchinari speciali, gru e strutture, compressori, turbine e skid che verranno poi installati in varie area del mondo per progetti nel settore petrolifero, energetico, Oil&Gas e Offshore. “

Siamo completamente autonomi , con corsi di formazione per lavori in spazi confinati, lavori in quota e patentini per effettuare controlli e verifiche di attrezzature e recipienti in pressione e serbatoii vari come depositi olii e combustibile anche di tipo interrato, serbatoi aria e serbatoi processi in pressione, Pressure Vessel per impianti settori Oil & Gas e per installazioni su SKID.

Analizziamo eventuale ripristino e organizziamo lavori di rifacimento mantelli e fondi per serbatoi.

Verifichiamo l'integrità con misure dirette e con prove di tenuta e forniamo verbali di ispezione in accordo alle recenti linee guida regionali e alle norme tecniche di settore con calcoli di spessore, di vita residua serbatoio e analisi spessori minimi.

contiene chiarimenti vari per le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All.VII del D.Lgs 81/08 tra cui :

  • le modalità di richiesta di verifica periodica ai soggetti titolare della funzione (INAIL per la prima verifica,ASL e Soggetti abilitati per le successive): infatti premettendo che il datore di lavoro ha l'obbligo di sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII del decreto legislativo nr.81/2008, le modalità di richiesta di verifica dovranno essere tali da consentire l'attuazione delle procedure previste dal D.M. 11.04.2011.

La richiesta di verifica periodica delle attrezzature di lavoro è considerata valida, ai fini della decorrenza dei termini dei 60/30 giorni entro cui INAIL/ASL deve effettuare la verifica periodica, se risponde ai seguenti requisiti:

  • ove trasmessa su supporto cartaceo, deve essere su carta intestata dell 'impresa utilizzatrice (o di soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro dell'impresa utilizzatrice) o provvista di timbro della stessa impresa, ed essere firmata dal richiedente;
  • deve riportare l'indirizzo completo presso cui si trova l'attrezzatura di lavoro da verificare, nonché i dati fiscali (sede legale, codice fiscale, partita IV A) ed i riferimenti telefonici;
  • deve contenere i dati identificativi dell'attrezzatura di lavoro, ovvero: I. tipologia di attrezzatura di lavoro; II. matricola ENPI o AN CC o lSPESL o INAIL o, nel caso di ponti sospesi muniti di argani e di carri raccogli frutta, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; ove non sia disponibile la matricola, numero di fabbrica e costruttore;
  • deve essere indicato il soggetto abilitato individuato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del D.M. 11.04.2011. Il datore di lavoro dovrà individuare tale soggetto tra quelli iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011;
  • data di richiesta. In caso di richiesta di verifica periodica, incompleta di uno o più dei suddetti elementi, il soggetto titolare della funzione dovrà rispondere al richiedente, evidenziando che, ferme restando le date di scadenza delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, i termini dei 60/30 giorni, entro cui il soggetto titolare deve provvedere ad effettuare le verifiche periodiche ai sensi dell'articolo 2, conU11a I del D.M. 11.04.2011, decorrono dalla data della richiesta (come di seguito meglio individuata) completa di tutti i dati sopra elencati.

Fermo restando quanto sopra indicato, per data di richiesta, si intende:

  • in caso di lettera raccomandata A.R.: la data di consegna della raccomandata A.R. riportata sulla ricevuta; in caso di invio per fax: la data di invio del fax; in caso di invio di PEC: la data di invio della mail;
  • in caso di richiesta attraverso portale WEB: la data della transazione on-line;
  • in caso di raccomandata a mano: la data di consegna, che dovrà essere indicata su copia fotostatica della lettera di richiesta e sottoscritta dal funzionario che la riceve;
  • in caso di posta ordinaria, raccomandata semplice ed e-mail: la data di protocollo in arrivo dell'ente titolare della funzione

Vengono inoltre chiariti altri punti riguardanti la scelta del soggetto abilitato, la modulistica e la tariffazione.

contiene chiarimenti vari per le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All.VII del D.Lgs 81/08 tra cui :

  • per richiesta di verifica periodica successive alla prima per più attrezzature di lavoro con termini di scadenza diversi, per semplificare le modalità si richiesta il datore di lavoro può fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature, aventi scadenze diverse, indicando, per ognuna di esse, la data effettiva di richiesta di verifica (p.es. indicando "la data effettiva di richiesta deve intendersi riferita a 30 giorni prima della data di scadenza") indipendentemente dalla data di comunicazione della richiesta cumulativa ma ad essa successiva. I termini dei 30 giorni saranno riferiti alle date effettive di richiesta di verifica; in assenza di data effettiva di richiesta di verifica delle singole attrezzature, vale per ognuna di esse la data di comunicazione della richiesta cumulativa. L'ASL/ARPA dovrà comunicare al datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data della comunicazione della richiesta cumulativa con differimento dei termini, l'impegno scritto a portare a compimento la verifica periodica, direttamente o mediante l'intervento del Soggetto Abilitato indicato, nei 30 giorni successivi alla data effettiva di richiesta di verifica. Resta la possibilità per il richiedente di indicare espressamente una singola attrezzatura di lavoro.
  • Il periodo di inattività delle attrezzature di lavoro non interrompe la scadenza e la periodicità delle verifiche periodiche prevista dall'All. VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. . Pertanto se i termini di scadenza vengono superati nel momento in cui si riattiva l'attività delle attrezzature si dovrà richiedere la verifica periodica prima dell'utilizzo.
  • nel caso di spostamento dell'attrezzatura sottoposta a verifica mentre si è in attesa di verifica è cura del datore di lavoro (proprietario o responsabile dell'attrezzatura) comunicare lo spostamento al soggetto titolare della funzione presso il quale si è inoltrato la verifica e inviare una nuova richiesta al soggetto competente del territorio ove si andrà a utilizzare l'attrezzatura.

Vengono inoltre chiariti altri punti riguardanti il raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11.04.2011 in materia di verifiche periodiche e chiarimenti sui ponti sollevatori di veicoli, che non rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette ai suddetti obblighi perché non rispondenti alla definizione di apparecchi di sollevamento, ai carrelli commissionatori alle attrezzature di lavoro noleggiate e ad altre tipologie di attrezzature. Per maggiori dettagli si rimanda ad una lettura della Circolare.

Concernente la disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All.VII del D.Lgs 81/08 che aggiunge, tra le altre cose, chiarimenti applicativi per i contenuti minimi dell'indagine supplementare per l'individuazione di vizi, difetti e anomalie prodottesi nell'utilizzo delle attrezzature di lavoro (in particolare per gli apparecchi di sollevamento) messe inesercizio da oltre 20 anni.

In particolare l'indagine supplementare deve contenere almeno l'esame visivo, le prove non distruttive (se necessari), le prove funzionali e strutturali, le prove di funzionamento, un verbale con l'esito dell'ispezione con i dati registrati, consigli, richieste ulteriori, e valutazioni da parte dell'ingegnere esperto; nella circolare inoltre viene descritto più approfonditamente il contenuto di ognuna di questi esami.

L'attività di controlli approfonditi e indagini supplementari su apparecchi di sollevamento fissi e mobili che Engisystem ha svolto fin dai primi anni di attività è sempre stata conforme alle recenti disposizioni legislative e alle norme tecniche inerenti la manutenzioni degli apparecchi e e delle gru. Tra gli obbiettivi principali dell'attività professionale sulle indagini supplementari e sulle verifiche degli apparecchi di sollevamento vi è la ricerca e la formazione continua per migliorare ed ottimizzare il nostro servizio con lo scopo di rendere più sicura l'ambiente di lavoro che tutti i giorni frequentiamo.

Con riferimento alla disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche , la circolare fornisce chiarimenti in merito ai limiti dei verificatori dei soggetti abilitati, stabilendo che durante l'effettuazione delle verifiche periodiche, gli stessi sono incaricati di pubblico servizio (art.71, comma 2, D.Lgs 81/08) e debbono pertanto garantire competenza oltre che indipendenza, imparzialità e integrità rispetto alle attività "di tipo privato" inerenti le attrezzature di cui all'Allegato VII del decreto legislativo in questione.

La circolare sottolinea il divieto per i verificatori di effettuare qualsiasi attività inerente i controlli previsti sugli apparecchi di sollevamento e le indagini supplementari oltre alle attività correlate (progettazione, consulenza, etc...).

La stessa circolare fornisce inoltre chiarimenti in merito ai i verbali di verifica, alle modalità di comunicazione di affidamento diretto da parte del datore di lavoro della verifica periodica al soggetto abilitato, ai regimi di prima verifica periodica su attrezzature come le macchine agricole, (devi specificare almeno qualcosa d’altro, è un elenco) etc... Nel dettaglio, viene specificato che i carrelli elevatori a forche (muletti) non è sono assoggettati al regime delle verifiche periodiche previsto all'art.71 comma 11 D.Lgs 81/08, non configurandosi come "apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa". Se, al contrario, il carrello è munito di accessori di sollevamento come gancio, bilancini, etc.. (ove previsti dal fabbricante) o di attrezzature intercambiabili per la movimentazione e il sollevamento di oggetti e carichi, allora esso è assoggettabile al citato regime di verifica periodica.

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