contiene chiarimenti vari per le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All.VII del D.Lgs 81/08 tra cui :

  • le modalità di richiesta di verifica periodica ai soggetti titolare della funzione (INAIL per la prima verifica,ASL e Soggetti abilitati per le successive): infatti premettendo che il datore di lavoro ha l'obbligo di sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII del decreto legislativo nr.81/2008, le modalità di richiesta di verifica dovranno essere tali da consentire l'attuazione delle procedure previste dal D.M. 11.04.2011.

La richiesta di verifica periodica delle attrezzature di lavoro è considerata valida, ai fini della decorrenza dei termini dei 60/30 giorni entro cui INAIL/ASL deve effettuare la verifica periodica, se risponde ai seguenti requisiti:

  • ove trasmessa su supporto cartaceo, deve essere su carta intestata dell 'impresa utilizzatrice (o di soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro dell'impresa utilizzatrice) o provvista di timbro della stessa impresa, ed essere firmata dal richiedente;
  • deve riportare l'indirizzo completo presso cui si trova l'attrezzatura di lavoro da verificare, nonché i dati fiscali (sede legale, codice fiscale, partita IV A) ed i riferimenti telefonici;
  • deve contenere i dati identificativi dell'attrezzatura di lavoro, ovvero: I. tipologia di attrezzatura di lavoro; II. matricola ENPI o AN CC o lSPESL o INAIL o, nel caso di ponti sospesi muniti di argani e di carri raccogli frutta, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; ove non sia disponibile la matricola, numero di fabbrica e costruttore;
  • deve essere indicato il soggetto abilitato individuato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del D.M. 11.04.2011. Il datore di lavoro dovrà individuare tale soggetto tra quelli iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011;
  • data di richiesta. In caso di richiesta di verifica periodica, incompleta di uno o più dei suddetti elementi, il soggetto titolare della funzione dovrà rispondere al richiedente, evidenziando che, ferme restando le date di scadenza delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, i termini dei 60/30 giorni, entro cui il soggetto titolare deve provvedere ad effettuare le verifiche periodiche ai sensi dell'articolo 2, conU11a I del D.M. 11.04.2011, decorrono dalla data della richiesta (come di seguito meglio individuata) completa di tutti i dati sopra elencati.

Fermo restando quanto sopra indicato, per data di richiesta, si intende:

  • in caso di lettera raccomandata A.R.: la data di consegna della raccomandata A.R. riportata sulla ricevuta; in caso di invio per fax: la data di invio del fax; in caso di invio di PEC: la data di invio della mail;
  • in caso di richiesta attraverso portale WEB: la data della transazione on-line;
  • in caso di raccomandata a mano: la data di consegna, che dovrà essere indicata su copia fotostatica della lettera di richiesta e sottoscritta dal funzionario che la riceve;
  • in caso di posta ordinaria, raccomandata semplice ed e-mail: la data di protocollo in arrivo dell'ente titolare della funzione

Vengono inoltre chiariti altri punti riguardanti la scelta del soggetto abilitato, la modulistica e la tariffazione.

Husci Cookies